LA NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT UTILIZZATA DALLE BANCHE DA GENNAIO 2021

In questi giorni si è molto sentito parlare dell’entrata in vigore dal 1° gennaio della nuova definizione di default prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013). Tra articoli sensazionalisti e chiarimenti della Banca d’Italia, dobbiamo arrivare a capire quali sono questi nuovi criteri che risultano, in alcuni casi, più stringenti.

Risulta abbastanza facile: bisogna evitare gli articoli sensazionalistici e leggere i chiarimenti della Banca d’Italia. Di seguito cercherò di riassumerli!

L’aggiornamento della definizione riguarda il modo con cui le singole banche e gli intermediari finanziari devono classificare a fini prudenziali i propri clienti. Dall’inizio di questo anno i debitori sono classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una di queste condizioni:

  1. il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
  2. la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

La seconda è già in vigore da tempo e non cambia in alcun modo, mentre in relazione alla prima, un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  1. 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
  2. l‘1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).

Una volta che il cliente avrà superato entrambe le soglie, prenderà avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore andrà classificato in stato di default. Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate e si rende necessario che il debitore si attivi, utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.

Non si modificano invece i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei Rischi: la classificazione nella categoria di inadempimenti persistenti segue il criterio oggettivo della durata dello scaduto o dello sconfinamento, legato quindi alla scadenza dei rimborsi prevista dal contratto di finanziamento senza tenere conto dell’ammontare dello scaduto/sconfinamento né della sua rilevanza rispetto all’esposizione complessiva del debitore o dell’ammontare del finanziamento, che non hanno pertanto impatto su questa classificazione che in CR continua a riportare in maniera oggettiva le esposizioni creditizie dei clienti a prescindere dalle definizioni adottate per finalità di vigilanza.

Le banche applicheranno poi la disciplina sul Default avendo presente l’insieme delle esposizioni di un debitore (c.d. approccio per debitore); limitatamente alle esposizioni al dettaglio, possono considerare la singola transazione da cui origina l’esposizione (c.d. approccio per transazione).

Parimenti, verrà considerato più severamente anche lo sconfinamento, cioè l’utilizzo del conto oltre la propria disponibilità. Le banche potranno continuare a consentire ai clienti utilizzi del conto, anche per il pagamento delle utenze o degli stipendi, che comportino uno sconfinamento. Questa però è una concessione della banca. Si tratta tuttavia di una scelta discrezionale della banca, pertanto è importante conoscere bene il contratto stipulato con la propria banca e dialogare con essa.

Francamente, la modifica delle soglie a mio parere può davvero, comunque, avere un impatto pesante: lo scaduto di soli 100 euro appare riduttivo, proprio tenendo conto che la soglia bassissima potrebbe portare il cliente a sottovalutare il problema e trovarsi, di conseguenza, classificato in default. Anche Banca d’Italia, nelle Q&A sull’argomento, arriva ad ammettere, forse un pò in sordina, che le nuove regole sono più stringenti.

Parimenti, però, la nuova definizione di default non andrà a incidere e non porterà alcun automatismo sulla classificazione a sofferenza: i clienti saranno classificati a sofferenza solo quando la banca riterrà che questo abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il suo debito. Si presuppone pertanto che l’intermediario abbia condotto una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi.

Certo, Banca d’Italia ha chiaramente indicato alle banche di inviare una comunicazione precisa ai propri clienti, ma possiamo già immaginare quale sarà la fine di tali segnalazioni…

Premesso tutto questo, eccovi i link alle varie precisazioni di BankItalia:

Per chi volesse approfondire l’argomento, ecco un paio di libri interessanti!

La probabilità (di default) non esiste: Discorso sopra la comparabilità delle misure di rischio (in I Quaderni di Minerva Bancaria Vol. 10) di Simone Casellina e Giuseppe Gandolfo.

Per chi vuole approfondire il tema e se la cava bene con l’inglese, Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS di Bart Baesens, Daniel Roesch e Harald Scheule.

Da ultimo, infine, è interessante Analisi di bilancio ai fini dell’accesso al credito. Guida per imprese e bancari per la determinazione del rating, di Marco Muscettola.

Sul tema della gestione crediti in generale, invece, voglio assolutamente segnalare che è in uscita il mio Manuale pratico di gestione del credito commerciale, edito da Primiceri Editore. Seguendo il link puoi vederlo e, magari, già ordinarlo!

Photo by Etienne Martin on Unsplash

Facebook Comments