IO, LORO E I TERZI PAGATORI

Re-interpreto il titolo e rubo l’immagine a Carlo Verdone e ad uno dei suoi film (a mio parere spettacolare, come tutti i suoi film…) prendendola da https://www.tvdaily.it/tv/io-loro-e-lara-e-ma-che-colpa-abbiamo-noi-stasera-su-canale-5.php e confidando che non sia soggetta a copyright, nel caso cortesemente informatemene, sarò lesto a toglierla.

Premesso un tanto, il motivo per cui attingo da Io, loro e Lara è per parlare di uno dei temi più complessi che possa coinvolgere un recuperatore: il terzo pagatore.

Diversamente dal solito, in queste righe: a- probabilmente mi dilungherò (spero di riuscire però a dividere il pezzo in paragrafi leggibili) e b- a parte alcune battute, mi toccherà tenere un tono piuttosto formale, perché è materiale così tecnico che usare una parlata colloquiale è difficile.

I principali istituti di diritto civile (ebbene sì, ci buttiamo sul legalese fin da subito) che trattano questo tema sono tre:

  1. la delegazione
  2. l’accollo
  3. l’espromissione

La delegazione

La delegazione è un istituto giuridico descritto dagli artt. 1268 e segg. del codice civile, necessario precisare che con questo termine possiamo riferirci a due distinte ipotesi:

  • la delegazione di pagamento, nel caso in il debitore assegni al creditore un nuovo debitore, il quale adempie all’obbligazione per conto dell’originario debitore;
  • la delegazione di debito, qualora il debitore assegni al creditore un nuovo debitore, che a sua volta promette il pagamento futuro.

Nel primo caso, quindi, il debitore delegante incarica un terzo delegato di eseguire il pagamento, mentre nel secondo caso lo incarica di assumersi un obbligo nei confronti del creditore.

In entrambe le possibilità si tratta di negozio che coinvolge tre soggetti:

  1. il debitore originario (delegante)
  2. il terzo che paga il debito o si impegna a farlo nel futuro (delegato)
  3. il creditore (delegatario).

Quello tra il debitore originario delegante e soggetto terzo delegato che paga il debito viene chiamato rapporto di provvista (o di copertura);

Il rapporto che intercorre tra debitore originario delegante e il creditore ha invece il nome di rapporto di valuta.

Il rapporto che tra terzo delegato e creditore si definisce rapporto finale.

La delegazione di pagamento è normata nell’art. 1269 cc., avviene normalmente nel caso in cui il delegante abbia un debito col creditore, ed il terzo abbia un debito col delegante: in tal modo entrambi i debiti vengono onorati. È l’operazione che tipicamente avviene con l’assegno bancario, in cui il debitore delega la banca al pagamento del creditore, nella misura in cui il nostro debitore originario abbia un conto capiente, della cui cifra formalmente la banca è a lui debitrice (quando il conto non è capiente, invece, la banca non è tenuta al pagamento dell’assegno, e si va nella disciplina del protesto, di cui prima o poi parlerò…). Avendo ad oggetto un pagamento immediato, ha anche un effetto liberatorio.

La delegazione di debito invece normalmente ha una funzione cumulativa, pertanto il delegante non è considerato liberato fintanto che il creditore non venga soddisfatto. Sia il debitore originario che il terzo delegato diventano quindi debitori del delegatario. Rispetto a prima però il debitore originario assume una posizione sussidiaria, poiché il creditore ha l’onere di chiedere l’adempimento prima al delegato e solo poi al delegante.

Ai sensi dell’articolo 1268, d’altronde, anche la delegazione di debito può essere liberatoria qualora il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore originario delegante, con buona pace del delegato che diventerà unico responsabile dell’adempimento.

Andando ulteriormente nel tecnico, dobbiamo dividere tra delegazione pura e delegazione titolata.

La delegazione pura si ha quando nel rapporto di valuta non si fa riferimento al rapporto di provvista, in parole più semplici quando il delegante non dice al creditore perché sarà pagato dal delegato.

La delegazione titolata si ha invece nel caso opposto, quando si fa esplicito e circostanziato riferimento. Questa distinzione può essere importante da un lato quando il delegatario ha più debiti nei confronti del delegante, in quanto è necessario sapere quale credito si estingua, dall’altro nel caso di problemi nel rapporto di provvista: ad esempio, qualora avesse già adempiuto all’obbligazione citata, il delegatario si opporrà alla delegazione evidenziando la precedente estinzione dell’obbligazione, ed il creditore rimarrà col solo debitore originario.

Non starei ad approfondire ulteriormente il rapporto di provvista: se ti dovessi trovare a discutere di questo tema, con argomenti quale la delega allo scoperto in cui non vi è alcun obbligo da parte del delegato, che accetta, o meno, per motivi propri, la cosa migliore che potresti fare sarebbe direttamente tirartene fuori: tu sei il creditore del delegante, se il delegato si oppone alla delega, tu torni al delegante e lasci che si arrangi lui con la terza parte, problemi suoi, tu vuoi il tuo adempimento.

Un appunto invece sul rapporto tra terzo delegato e creditore delegatario: la dottrina prevalente sostiene che vi debba essere l’accettazione del delegatario. Per noi nessun problema: nel dubbio accettiamo pure che anche il terzo si obblighi nei nostri confronti, un debitore in più per lo stesso ammontare di debito è solamente un bene.

L’accollo

L’accollo è contratto trilatero che si conclude tra il terzo accollante ed il debitore accollato nei confronti del creditori accollatario. In parole molto povere, l’accollante si assume il debito come fosse proprio, diversamente dalla delegazione in cui viene incaricato dal debitore originario di eseguire il pagamento.

Se il creditore aderisce, la stipula diventa irrevocabile a suo favore, ma – attenzione! – questo non comporta la liberazione del debitore accollato, che si realizza solo se esplicitamente prevista nell’atto.

Risultando vagamente più semplice rispetto alla delegazione, l’accollo può comunque dividersi in quattro tipologie:

  •  si parla  di accollo interno quando l’accollante si obbliga nel pagamento del creditore rimanendo comunque questi esterno all’accordo, per cui l’accollatario non perde il suo debitore originario, ma al contempo non guadagna alcun diritto nei confronti dell’accollante.
  • si ha invece accollo esterno nel caso più tipico descritto, con accollante e accollato che si accordano a favore dell’accollatario, che accettando rende irrevocabile l’accordo. Nella maggior parte dei casi, e tipicamente, l’accollo esterno sarà cumulativo, pertanto i due soggetti diventeranno coobbligati in solido. Potrà essere liberatorio (nei confronti del debitore originario) solo se esplicitamente previsto.
  • ci si riferisce ad accollo novativo quando con l’atto si estingue l’obbligazione originaria e si genera una nuova obbligazione, in cui l’accollante si sostituisce all’accollato, il quale comunque ne sarà liberato solo e soltanto con l’espresso consenso del creditore. Il problema del creditore è che eventuali privilegi e ipoteche del debitore anteriore alla stipula non si trasmettono al nuovo debitore.
  • infine, si parla di accollo privativo quando si viene a generare una successione a titolo particolare nel debito, per la quale l’accollante si sostituisce all’accollato nella medesima obbligazione.

Sempre per rimanere nel mondo reale in cui un credit manager si può muovere, e non andare a muoverci nel mondo degli avvocati, cui dovremo rivolgerci ne casi più spinosi, eviterò di stare a discutere della dottrina in argomenti quali l’accollo di debito futuro ed altre meraviglie del fantastico in cui potresti imbatterti solo cercando i problemi col lumicino (o lavorando per una grossa banca o finanziaria, ma in quel caso hai un ufficio legale cui bussare…).

Per noi, quindi, può capitare che Tizio si accordi con Caio perché a pagarci sia quest’ultimo, sarà nostra cura accettare richiamando esplicitamente l’art. 1273 cc, in cui si dice che non c’è effetto liberatorio nei confronti di Tizio, al che chiederemo i soldi a Caio e, se non adempie lestamente, pure a Tizio.

Facile ed efficace.

Espromissione

Quest’ultimo istituto, previsto all’art. 1272 cc.,  espone il caso in cui un soggetto terzo (espromittente) si assume il debito di un altro (espromesso) nei confronti del creditore (espromissario). Vi è una differenza molto sottile con la delegazione, perché in questa normalmente il delegato è a sua volta debitore del delegante e ha ricevuto da questi un preciso incarico di obbligarsi, mentre nell’espromissione l’atto dell’espromittente si caratterizza per la spontaneità (da usarsi in maniera tecnica: non stiamo parlando del buon cuore del terzo, ma della totale ininfluenza delle sue ragioni per quanto riguarda il creditore).

Come per gli altri istituti, l’espromissione può essere cumulativa, quando i due soggetti rimangono solidalmente coobbligati, ed è l’ipotesi normale, mentre è liberatoria quando il creditore dichiara esplicitamente di accettare l’espromissione del debitore originario e lo libera.

La dottrina dominante ritiene che il debitore espromesso non possa opporsi all’adempimento del terzo (e ciò costituisce la grande differenza nella natura giuridica dell’atto rispetto al contratto a favore di terzo). Il tema rimane comunque oggetto di discussione

Un dato interessante riguarda il regime delle eccezioni: fatta salva diversa convenzione col creditore, l’espromittente non potrà opporgli le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario, potrà però opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre quest’ultimo, quindi le eccezioni relative al rapporto originario, tranne le eccezioni personali (quale l’incapacità del debitore), le eccezioni derivanti da fatti successivi all’espromissione, e le eccezioni di compensazione.

Qualora l’espromittente si rivelasse insolvente, attenzione che il creditore, se accettando ha liberato il creditore originario, non potrà rivalersi su di lui (mentre in alcuni casi per la delegazione ciò rimane possibile). Normalmente comunque l’espromissione sarà cumulativa, e questo non si rivelerà un problema.

Nella pratica

Tutta questa lunga lenzuolata di nozioni teoriche serve a qualcosa?, ti starai chiedendo.

ACCIDENTI SÍ! Mi trovo a risponderti senza esitazioni.

Non sempre, e forse neanche tanto spesso, ma comunque, decisamente, sì.

Per spiegarti come, parto da un esempio pratico da poco occorsomi. Il cliente Tizio, noto figlio di buona madre, mi aveva promesso il pagamento del proprio credito di circa 5.000 euro, salvo poi, un mese prima dell’adempimento, vendere l’attività, a suo dire in perdita, e non rendersi immediatamente reperibile. Ignaro, mando il collega al negozio, ed il collega trova il nuovo proprietario, Sempronio, anch’egli nell’ambiente notoriamente figlio di m. ignota e pessimo pagatore.

Sempronio, colto da un improvviso slancio di generosità, ci fa vedere l’atto di vendita e le relative scritture, da cui il nostro credito non appariva. Formalmente tale credito è quindi a lui inopponibile, ma, appunto per lo slancio di liberalità e la volontà di collaborare con noi, propone un pagamento parziale: si farà carico di tale debito pagandone una buona parte (circa 3.700 euro) a patto che poi nulla più gli sia richiesto.

Considerazione: si tratta di una balla così grande che potrebbe essere una mongolfiera. Il cessionario sa bene tutto quanto, ma si è accordato col cedente, probabilmente scalandogli i 3.700 dal valore dell’avviamento, mente Tizio sicuramente lamenterà illiquidità, in modo che complessivamente noi ci perdiamo i 1.300 euro e, se non accettiamo, perdiamo tutto.

Svolgimento: accettiamo, parlando esplicitamente di espromissione come richiamata nel cc., quindi senza la liberazione della terza parte, ed accettiamo che al pagamento parziale nulla più pretenderemo dall’accollante. Al contempo, non liberando l’accollato, ora stiamo andando a chiedere il residuo del 1.300 euro a quest’ultimo. una cifra del genere è difficile, avendo appena venduto un attività, non averla da qualche parte, e quindi prevedo l’incasso del 100%. 

Non è che i 1.300 sacchi ci cambino il bilancio, è che odio che mi si prenda per i fondelli, e sono disposto a investire tempo e denaro per farlo pagare, questo furbone!

Come vedi, a darci l’opportunità di incassare tutto è stata la conoscenza e l’applicazione di questi strani istituti di diritto, che quindi, gestendo crediti, devono essere ben studiati.

Per approfondire il tema, non posso che consigliare, prima di tutto… me stesso! Ecco il link alla pagina Amazon in cui si può trovare il mio Manuale pratico di gestione del credito commerciale edito da Primiceri Editore. Ho davvero cercato di approfondire tutti gli aspetti della gestione crediti che mi trovo quotidianamente di fronte nel mio lavoro di credit manager, dall’apertura del cliente al recupero, dall’analisi del credito al passaggio a perdita.

Poi, ecco alcune fonti che consiglio, prima dei libri davvero specialistici: sulla delegazione questo articolo dell’avv. Rosanna Nardiello su Altalex, mentre sull’espromissione questo articolo dell’avvocato Massimiliano del vecchio su Altalex (sì, Altalex è un ottimo metodo per farsi una infarinatura di diritto, almeno per questioni che non richiedano proprio l’avvocato). Sull’accollo sono rimasto deluso ed ho dovuto riprendere in mano tout court il vecchio libro di diritto privato.

Se invece vuoi proprio andare a fondo, c’è questo micro manuale, qui in formato Kindle, Delegazione espromissione e accollo di Enrico Antonio Emiliozzi, e qui in cartaceo.

Oppure, più approfondito ma parimenti più caro, Delegazione, espromissione e accollo. Artt. 1268-1276, di Biagio Grasso.

Per chi volesse più largamente avvicinarsi al diritto provato, consiglierei invece questo Compendio di istituzioni di diritto privato (diritto civile) a cura di M. Di Pirro.

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