Spero che non ti sia capitata, eppure sono certo di sì, dato che l’indice dei fallimenti in Italia è in calo ma pur sempre molto elevato (secondo l’Osservatorio Fallimenti Cerved nel 2018 sono fallite 11.277 imprese – minimo dal 2014 ma…): fai per chiedere i tuoi soldi a un cliente, e ti arriva una PEC dalla sezione fallimentare del suo Tribunale.
Decidere cosa fare è questione di un semplice rapporto costi benefici: ti insinui al passivo fallimentare e inizi a pregare. Per inciso, la preghiera sarà l’unica arma che potrai utilizzare, dopo aver prodotto l’istanza corredata dal necessario materiale probatorio.
Se non sei uno specialista del recupero crediti, ti servirà però sapere:
- quanto costa il fallimento
- cosa è il fallimento e chi coinvolge
- quali attività devi eseguire
- cosa aspettarti dalla procedura.
Una volta letto questo articolo, ti prego, prevedi le attività da fare direttamente nella tua Credit Policy, per evitare di perdere tempo e (altro) denaro. la gestione di un fallimento è un’attività che può essere semplice, ma se si commette qualche errore diventa un’emorragia di attività (e il tuo tempo costa…). E mettici prima ancora un utile step di analisi del cliente, per evitare di trovarti nella situazione di dover affrontare la procedura (o almeno di evitare di affrontarla con un credito troppo elevato).
1. Quanto costa il fallimento
Cominciamo dal primo punto, piuttosto semplice, ed anche positivo. Il costo può tendere allo zero: non è infatti necessario rivolgerti ad un avvocato (anche se nei casi complessi può essere opportuno), pertanto l’unica spesa è rappresentata dalla ricerca e l’allegazione delle prove di esistenza del credito.
Qualora non ci si sentisse in grado di procedere in autonomia e si volesse rivolgersi ad un legale, poco male: normalmente applicano delle tariffe relativamente proporzionali al valore del credito, ed evitano di spellare vivo il cliente. Personalmente però suggerisco di utilizzare un qualche format di istanza (se ne trovano di passabili anche in rete) ed arrangiarsi, fatto salvo che non ci sia una qualche situazione molto spinosa o che l’importo del credito sia davvero importante e possa essere buona sicurezza avere già coinvolto l’avvocato.
Come vedremo sotto, comunque, le cose da fare sono poche, e semplici, e inviando tutto tramite PEC si può arrivare a non spendere nulla. Lasciandolo fare ad un legale, se chiede oltre 300 euro la mia opinione è che sia di gran lunga troppo. Stiamo comunque parlando di opinioni personali e basate sulla mia esperienza, non di verità assolute.
2. Cosa è il fallimento e chi coinvolge
Il termine fallimento indica la situazione economico-patrimoniale di un soggetto che non abbia più la capacità oggettiva di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni. Agli imprenditori in questo stato vengono applicate delle procedure con lo scopo di sottrarre l’amministrazione dell’impresa a chi l’avesse esercitata fino a quel momento, garantire i creditori riparandoli da eventuali iniziative dei singoli e, ove possibile, proseguire temporaneamente l’impresa (sempre col fine di ottenere un maggiore attivo da dividere tra i creditori). E’ un’esecuzione collettiva, cioè coinvolge la totalità de beni del debitore e la totalità dei creditori. Chi non presenta domanda o non viene ammesso, è da considerare out: non potrà più attivarsi.
Il fallimento è composto da due atti ineliminabili:
- la Sentenza dichiarativa del fallimento
- il Decreto di chiusura.
La sentenza dichiarativa viene emessa dal Giudice dopo l’accertamento dei presupposti soggettivi (la qualifica di imprenditore commerciale non di piccole dimensioni come da art. 1 L.F.) ed oggettivi (lo stato di insolvenza).
Per non di piccole dimensioni si intende che è sottratto al fallimento, e soggetto alle diverse alternative, chi dimostri congiuntamente le tre seguenti caratteristiche:
- aver avuto nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale non superiore e 300.000 euro;
- aver avuto nei tre esercizi precedenti ricavi annui non superiori a 200.000 euro;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro.
Lo stato di insolvenza previsto dall’art. 5 L.F. non è un semplice inadempimento, nemmeno se reiterato, ma deve essere una situazione economica e patrimoniale tale per cui appaia prevedibile che il debitore non possa in alcun modo onorare i propri debiti. Ovviamente, bisogna vedere come si esteriorizza. La forma principale è certamente il reiterato inadempimento, che costituisca un grave e serio indizio delle difficoltà del debitore, ove non ne dimostri la mera accidentalità. La legge prevede naturalmente un elenco non esaustivo di ipotesi sintomatiche (truffe o appropriazioni indebite commesse dal debitore, tentato suicidio, rovinose svendite, rifiuto da parte delle banche di intrattenere rapporti, ecc.).
Certo, la cosa migliore era accorgersene prima, e analizzare giorno per giorno lo stato di salute del cliente, cogliendo immediatamente i segnali del dissesto e chiudendo i rapporti prima di scavarsi un baratro. Un cliente che inizia a non pagare e ad accampare scuse è un ottimo candidato, lasciandogli abbastanza corda, a farti perdere i soldi in una procedura. Meglio evitare e riconoscere subito i sintomi (qui avevo scritto due parole su alcune situazioni che devono farci suonare un campanellino d’allarme…).
Il procedimento per la dichiarazione prende avvio su ricorso dello stesso debitore, di uno o più creditori o infine su richiesta del Pubblico Ministero, e prevede l’obbligo della preliminare convocazione dei fallendi per garantire il diritto di difesa.
Accertato lo stato di insolvenza, il giudice emette una sentenza in cui nomina gli organi del fallimento, obbliga il deposito dei libri contabili (ove non già avvenuto), fissa la prima udienza con i creditori assegnando il termine di 30 giorni prima dell’udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
Da cui in avanti il fallimento coinvolgerà, oltre al fallito ed ai creditori, una serie di soggetti ulteriori che sono gli organi del fallimento:
- anzitutto c’è il Tribunale fallimentare, che per l’art. 9 L.F. svolge funzione giursdizionale (cioè decide nel contraddittorio tra le parti in conflitto). Nomina il Giudice delegato, sente in camera di consiglio il Curatore, il fallito, ed il Comitato dei creditori, decide le controversie ove non di competenza del giudice delegato e sui reclami che lo coinvolgono, chiede informazioni e chiarimenti al curatore.
- il Giudice delegato, nominato dal Tribunale, ha funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità della procedura (art. 25 L.F.). Tra le altre attività, emette o provoca (dalle autorità competenti) i decreti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito, nomina e convoca il Comitato dei creditori, provvede ai reclami contro lo il Curatore, liquida i compensi, procede all’accertamento dei crediti e dei diritti, autorizza l’esercizio provvisorio o l’affitto dell’azienda, ordina il riparto finale, ecc.
- Il Curatore (art. 27 L.F.) è il soggetto cui è affidata l’amministrazione del patrimonio fallimentare. Tra le altre attività (e sono tante: di fatto è l’organo pulsore dell’attività), predispone l’elenco dei creditori e degli altri titolari di diritti reali, predispone il progetto dello stato passivo, forma il programma di liquidazione, appone i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del fallito, redige l’inventario e la relazione sulle cause del dissesto, nonché semestralmente un rapporto riepilogativo dell’attività, redige il bilancio dell’ultimo esercizio del fallito, esamina le domande tardive di ammissione allo stato passivo, rendiconta la gestione e promuove la chiusura del fallimento. Oltre a ciò, compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, i secondi previa autorizzazione del Comitato dei creditori o del giudice, a seconda dei casi.
- Il Comitato dei creditori (art. 40 L.F.) è un organo collegiale di tre o cinque membri, nominati dal Giudice delegato (sentiti i creditori ed il Curatore). Di fatto ha poteri di vigilanza, deve dare autorizzazioni e pareri.
Nel corso del fallimento vige il principio della par condicio, cioè tutti gli aventi (pari) diritto devono avere pari trattamento. Quando dico pari diritto, intendo evidenziare che i creditori vengono però divisi in categorie:
- creditori privilegiati (coloro che vantano garanzie reali, come pegni o ipoteche, debbono essere soddisfatti con priorità sul ricavato delle vendite dei beni oggetto della garanzia)
- creditori chirografari (i creditori normali, senza garanzie di sorta)
- soggetti da pagare in prededuzione (organi della procedura ed altri soggetti da soddisfare prima di procedere al riparto).
Un atto tipico del fallimento è l’azione di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.: un’azione cioè che rende inopponibili al fallimento quegli atti che, in periodo già sospetto, hanno sottratto beni al patrimonio del debitore a favore di un soggetto. La legge fallimentare considera sospette alcune attività compiute prima del fallimento (ovviamente in periodi immediatamente precedenti) e poste in essere da soggetti che conoscevano lo stato di crisi del fallito.
I presupposti della revocatoria sono due:
- il periodo sospetto (un anno o sei mesi, a seconda dei casi)
- la conoscenza dello stato di crisi.
Non possiamo stare ad approfondire anche questo tema, il consiglio è solo uno: se sai che il debitore è in crisi, non compiere atti strani volti a farti soddisfare con priorità, perché rischiano di essere oggetto dell’azione (con aumento dei costi legali per opporvisi).
Riassumendo nei minimi termini come funziona:
- un soggetto abilitato chiede il fallimento
- Il Tribunale accerta lo stato di insolvenza e con Sentenza dichiara il fallimento
- i creditori presentano domanda, che il curatore e il giudice delegato valutano
- il curatore amministra i beni al fine di arrivare al migliore riparto tra i creditori, ciascuno nella propria fascia(ci possono anche essere dei riparti parziali prima del riparto finale)
- con Decreto, il fallimento viene chiuso.
3. Che attività devi eseguire
Di fatto, l’unica attività obbligatoria per non perdere il proprio credito è l’istanza di ammissione al passivo ex art. 92 L.F., più comunemente chiamata insinuazione: in altre parole la richiesta al fallimento di poter partecipare alla distribuzione del passivo.
Come dicevo all’inizio, è un ricordo che può essere stilato e sottoscritto anche personalmente, senza fare ricorso ad un professionista, normalmente via PEC.
In ogni caso, nella comunicazione del curatore ci sono normalmente tutte le indicazioni per poter procedere.
E’ necessario che il ricorso contenga:
- l’indicazione della procedura (Tribunale di …, Fall. n./anno, nome del debitore, partita IVA del debitore) e del creditore (nome, indirizzo, P.IVA o C.F., nel dubbio fallo in carta intestata così hai anche lì i dati e non c’è rischio di errore)
- la somma da insinuare al passivo (o l’indicazione e la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione)
- l’indicazione dell’eventuale titolo di prelazione e la descrizione del bene su cui si esercita
- l’indicazione dell’indirizzo PEC per le comunicazioni.
Al ricorso deve inoltre essere allegate la documentazione a supporto e dimostrazione della richiesta. In altre parole:
- contratti aventi data certa, se disponibili
- le fatture
- le bolle di accompagnamento (non tutti i curatori le richiedono, ma è meglio non rischiare…)
- estratti di C/C bancari;
- iscrizioni a albi, per artigiani ed agenti.
Attenzione, la mancanza di tali documenti non comporta immediatamente l’inamissibilità, in quanto si prevede che possano essere presentati fino al giorno dell’udienza. Se però non si presentano tout cort, la loro assenza genererà questo sgradevole effetto.
Oltre al ricorso, può essere necessario fare altre attività: può essere che il Giudice richieda la disponibilità a far parte del Comitato dei creditori, e di conseguenza compierne tutti gli atti. E’ comunque una proposta che si può rifiutare.
Infine, tutte le decisioni del Curatore e del Giudice si possono impugnare con reclamo, ove si ritenga siano ingiuste. Non è comunque un’attività frequente: normalmente gli atti compiuti sono trasparenti, e le decisioni seguono pedissequamente la legge. In effetti, è difficile sbagliarsi: il Curatore deve amministrare decentemente il patrimonio e dividere il ricavato tra i creditori, secondo la classe… E’ difficile venirne fuori male. E’ possibile solo che si debba impugnare la decisione della mancata ammissione al passivo, ma normalmente anche quella è ben motivata e dovuta all’assenza di uno degli elementi necessari, che non si può sanare.
Personalmente, di solito evito l’aggravio di spese e perdita di tempo, in quanto ricordo anche i dati della soddisfazione conseguente al fallimento, che vedremo sotto: un rapido calcolo costi/benefici fa normalmente propendere per girarsi dall’altra parte e chiedere al CdA di approvare la perdita al 100% per anti-economicità dell’azione.
4. Cosa aspettarti dal Fallimento
E arriviamo alle dolenti note, per cui di solito meno attività si compiono, meglio è (fatto salvo di essere creditori privilegiati…).
Secondo la mia esperienza, normalmente un creditore chirografo riesce a riprendersi tra il 3% ed il 10% dell’importo ammesso al passivo.
E ci riesce dopo vari anni, la media Italia è 7 (la fonte è ancora Cerved, questa volta lo studio su La durata dei fallimenti chiusi e delle esecuzioni immobiliari in Italia nel 2016).
Un pianto greco, uno stillicidio di centesimi che entrano nelle casse riuscendo solo a dare un effetto palliativo all’emorragia che significa avere dei crediti verso un fallito. Per questo, a meno che il tuo credito non sia garantito o non sia di importo davvero significativo, non vale la pena affidarti ad un soggetto terzo ed è meglio arrangiarti, mandare la PEC con il ricorso di insinuazione e evitare qualsiasi attività ulteriore: anche solo il fatto di leggere i documenti è un costo che, data la previsione di realizzazione, difficilmente ti puoi permettere!
Unica cosa buona è che, dopo il Decreto di chiusura del Fallimento, puoi passare a perdita il credito e, quanto meno, recuperarti l’IVA…
Spero di averti dato qualche elemento utile. magari a breve aggiorno il pezzo allegando anche un format di ricorso di insinuazione, così puoi andare sul sicuro!
Per approfondire il tema, non posso che consigliare, prima di tutto… me stesso! Ecco il link alla pagina Amazon in cui si può trovare il mio Manuale pratico di gestione del credito commerciale edito da Primiceri Editore. Ho davvero cercato di approfondire tutti gli aspetti della gestione crediti che mi trovo quotidianamente di fronte nel mio lavoro di credit manager, dall’apertura del cliente al recupero, dall’analisi del credito al passaggio a perdita.
Se poi vuoi approfondire in maniera specialistica e puntuale, però, ti riporto anche un libro che può esserti utile per comprendere appieno come muoverti fin da ora nel caso in cui un’impresa debitrice entri in crisi.
Si tratta del Manuale di diritto fallimentare, di Aldo Fiale, edito dalle edizioni Simone. E’ un testo semplice ma ben scritto, che descrive con chiarezza le varie fasi di tutte le procedure concorsuali.
Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay
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